Uso mascherine.Il consigliere Gandolfo chiede al sindaco l’immediata revoca o modifica dell’ordinanza

Uso mascherine.Il consigliere Gandolfo chiede al sindaco l’immediata revoca o modifica dell’ordinanza

Sull’uso delle mascherine interviene il consigliere comunale Michele Gandolfo con una nota rivolta al sindaco di Marsal Alberto Di Girolamo. Ecco il testo integrale

Premesso che nel preambolo della citata ordinanza ha richiamato il DRPRS del Governo e le ordinanze contingibili ed urgenti Regionali, in particolare il DCPM del 26/04/2020 e l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n°18 del 30/04/2020; che nella citata ordinanza richiama espressamente l’articolo 3 comma 2 del DCPM del 26/04/2020 nella parte in cui, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo
sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie e nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
che indipendentemente da ogni evidenza statistica nel numero dei contagi nel territorio della città di Marsala, pari ormai a zero, ha inteso introdurre misure più astringenti rispetto alle richiamate disposizioni nazionali e regionali e ha ordinato, fino al 31 Luglio l’uso obbligatorio delle mascherine nei locali all’aperto, durante le passeggiate e nelle soste nei luoghi aperti, quindi anche
in luoghi insoliti come le spiagge o le strade solitarie ed in aperta campagna;
che ha previsto per l’inosservanza dell’ordinanza la sanzione amministrativa da €400,00 ad
€3.000,00

SI RILEVA

che detta ordinanza si pone in netto contrasto sia con il DCPM del 17/05/2020 sia con l’art.23 dell’ordinanza n°21 del 17/005/2020 del Presidente della Regione poiché come è stato chiarito dalla Regione Siciliana “l’impiego delle mascherine è previsto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, come mercati o strade affollate, in cui non sia possibile garantire continuativamente

il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale”. A titolo esemplificativo pertanto,
qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti l’uso
del dispositivo non è obbligatorio ma resta l’obbligo di averlo sempre con sé;
che il potere di ordinanza sindacale alla propria legittimazione negli artt. 53 e 54 del T.U.E.L. (D.
Lgs.267/2000) i quali in particolari conferiscono il potere ai Sindaci di adottare ordinanze
contingibili ed urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale;
che detto potere eccezionale che può limitare diritti individuali qualora esercitato attraverso queste
ordinanze deve essere adeguatamente motivato e deve rispettare i principi di necessità,
proporzionalità ed adeguatezza;
che per fronteggiare l’emergenza COVID-19 il Governo ha adottato molteplici atti normativi così
come molti Sindaci le cui ordinanze avevano efficacia fino all’intervento del superiore livello di
Governo;
che il D.L. n°9 del 02/03/2020 aveva introdotto l’art.15 con il quale ha disposto che i Sindaci non
potevano adottare ordinanze contingibili che siano in contrasto con le misure statali per il
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che detta disposizione è stata abrogata dall’art.5 comma 1 lettera b del successivo D.L. del
25/03/2020 n°19. Questo D.L.all’art.3 prevede espressamente “I Sindaci non possono adottare a
pena di inefficacia ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in
contrasto con le misure statali….” E che il compito di vigilare in questa attività normativa è
affidato ai Prefetti cui si intende comunicare la presente richiesta;
che pertanto la dimensione nazionale dell’emergenza epidemiologica in atto impone ai Sindaci di
rispettare la cabina di regia Statale e Regionale;
che la sua ordinanza si pone in aperto contrasto con la normativa Nazionale e Regionale e non
risulta adeguatamente motivata in ordine all’urgenza, alla ragionevolezza e all’opportunità, poiché
non vi è alcuna emergenza sanitaria a Marsala da fronteggiare con l’ordinanza suddetta;

CHIEDE

L’immediata revoca o modifica dell’ordinanza, consentendo ai cittadini di passeggiare in luoghi
pubblici senza l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i casi in cui non vi sia alcun pericolo di
assembramento, come per altro previsto dall’ordinanza contingibile ed urgente n°21 del 17/05/2020
emanata dal Presidente della Regione.