Con ordinanza n. 51 del 30 dicembre 2022, il sindaco di Partanna, Nicolò Catania stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche fino al 31 gennaio 2023.
Il provvedimento si rende necessario alla luce del fatto che in città è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che anche in concomitanza con il progressivo venir meno delle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica, si registra una crescita della movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse; il primo cittadino, preso atto di quanto emerso nella seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica del 15 giugno 2022, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e di tutti i sindaci del territorio, ha adottato l’ordinanza includendo oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento; il tutto è utile anche ad evitare l’abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, che costituisce pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire elemento di degrado del decoro urbano.
In tutto il territorio comunale, pertanto, fino al 31 gennaio, dalle ore 23 fino alle ore 6 successive, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante – nonché la detenzione e il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
Regolamentata anche la diffusione della musica sia all’interno degli esercizi pubblici che all’aperto. La violazione dell’Ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del D.Lgs 267/2000.