Bus, treni e navi, NO al distanziamento sociale SI’ alle mascherine

Bus, treni e navi, NO al distanziamento sociale SI’ alle mascherine

Nuove norme, che mitigano le precedenti, nell’Ordinanza n. 26 della Regione relativa al trasporto pubblico locale (compresi mezzi non di linea e servizi autorizzati come taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia
automobilistico che bus, autobus a fini turistici): da oggi 4 luglio i mezzi di trasporto potranno tornare a far occupare il 100% dei posti disponibili, in deroga all’obbligo di distanziamento sociale, ma sempre con prescrizione di indossare la
mascherina.
Nell’articolo 1 si legge che: “L’articolo 5 della Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana è integralmente abrogato e sostituito dal seguente: “in spostamenti infra ed interregionali non
sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e
ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni Comunali. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a
mezzo navi — traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l’Amministrazione dello
Stato.
Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid19, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di
distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi, fissato dal DPCM dell’11 giugno 2020.
Tali misure si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano
nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus a fini turistici), trasporto pubblico funiviario”.
Nell’articolo 2, invece, viene spiegato che “la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
L’Ordinanza, con validità dal 4 luglio 2020 fino al 14 luglio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di
legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle Asp”.
La Sicilia è la quarta regione italiana ad emanare un provvedimento di questo tipo dopo Veneto, Liguria ed Emilia Romagna.

F.S.